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martedì 11 dicembre 2012

STRANIERI CHE SIANO PROFESSIONISTI QUALIFICATI: COME OTTENERE LA “CARTA BLU”?

Stiamo parlando di lavoratori altamente qualificati che vogliono venire in Italia, sia di professioni regolamentate che non regolamentate.
Forse non tutti sanno che l'Italia ha aperto un canale privilegiato per l’arrivo di lavoratori stranieri “altamente qualificati”. Infatti possono entrare INDIPENDENTEMENTE DAI DECRETI FLUSSI in ogni momento dell’anno in base alle richieste delle aziende.
Formalmente, a tal fine, diventano titolari di una “CARTA BLU UE”, il riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite dal lavoratore straniero all’estero.
Cosa si intende per lavoratore "altamente qualificato"?
Uno che deve aver completato in patria un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e aver conseguito una qualifica professionale che rientri nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle Professioni.
Per un elenco completo, clicca qui sotto e vai al sito ISTAT, guardando ai punti 1, 2 e 3:
http://cp2011.istat.it/
Per accedere a professioni regolamentate deve , in aggiunta, avere gli altri requisiti previsti dalla legge italiana,a seconda della professione di cui trattasi.
Il Ministero dell'Interno ha di recente dato una precisa indicazione relativamente alle due procedure previste.
Clicca qui sotto per leggere la Circolare:
http://tinyurl.com/cu9gqze

Per le professioni REGOLAMENTATE in Italia il riconoscimento andrà chiesto alle autorità indicate dagli articoli 16 e 17 del Decreto legislativo 6 novembre 2007, n.206, che avranno trenta giorni per rispondere. In via esemplificativa: il Ministero della Salute, per le professioni sanitarie; il Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le attività che riguardano il settore sportivo
Per comparare e riconoscere qualifiche professionali esistenti all’estero e NON REGOLAMENTATE in Italia, il lavoratore o l’azienda che lo vuole far arrivare dovranno presentare una domanda al ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, utilizzando un modulo allegato alla circolare.
(insieme alla domanda bisognerà presentare le copie autentiche del titolo di studio estero, anche tradotto e legalizzato con allegata dichiarazione di valore e del piano di studi compiuti con esami superati e relativa votazione)
Clicca qui sotto e vai in fondo alla pagina che si aprirà per scaricare il modello di domanda:
http://tinyurl.com/cox5h8r

lunedì 8 ottobre 2012

SANATORIA-DOCUMENTI PRESENZA-ULTIMO AGGIORNAMENTO MINISTERIALE

Dalle FAQ ministeriali aggiornate:

43.- Può essere considerate documentazione utile ai fini dell’attestazione della presenza del lavoratore straniero sul territorio alla data del 31.12.2011 la seguente documentazione: passaporto munito del timbro di ingresso apposto dalle autorità di frontiera nazionali, documentazione proveniente dalle forze di polizia , provvedimento di espulsione, certificazione medica proveniente da struttura pubblica, certificato di iscrizione scolastica dei figli del lavoratore. Si, la documentazione elencata in domanda, nonché ogni altra documentazione proveniente da organismo pubblico, può essere accolta purchè la data riportata sul documento sia al 31.12.2011 o antecedente a tale data.
44.- Può essere considerata documentazione idonea ai fini della dimostrazione della presenza del lavoratore straniero in Italia alla data del 31.12.2011 il passaporto del lavoratore recante il timbro Schengen di altro Paese UE, apposto nella stessa data o antecedentemente ad essa?
Il passaporto recante il timbro di ingresso nell’area Schengen, apposto dall’autorità di frontiera di uno dei Paesi aderenti a tale accordo, può essere considerato prova valida solo se integrato da documentazione proveniente anche da soggetti che erogano servizi e/o intrattengono relazioni di carattere pubblico in una più ampia accezione, ma comunque attestante la presenza sul territorio nazionale in una data successiva a quella di ingresso in area Schengen e comunque non successiva al 31.12.2011

45.- Può essere considerata documentazione idonea ai fini della dimostrazione della presenza del lavoratore straniero in Italia alla data del 31.12.2011 documentazione rilasciata da rappresentanze diplomatiche o consolari straniere con sede in Italia?
Possono ricomprendersi tra le prove documentali valide gli atti provenienti da Ambasciate o Consolati del Paese di origine del lavoratore rilasciati in Italia entro il 31.12.2011 (es. passaporti, ricevuta di richiesta di rilascio/ rinnovo del passaporto, certificazione di vario genere).

46.-Può essere considerata documentazione idonea ai fini della dimostrazione della presenza del lavoratore straniero in Italia alla data del 31.12.2011 la documentazione proveniente da Enti esercenti pubblici servizi?
Possono essere considerate prove documentali valide la documentazione rilasciata al cittadino straniero, entro il 31.12.2011, da Enti quali ad esempio: Aziende municipalizzate di gestione del trasporto pubblico locale (es. tessere di abbonamento nominative, sanzioni etc); Aziende di erogazione di servizi pubblici quali elettricità, gas, telefonia fissa e/o mobile etc (es. contratti nominativi stipulati dallo straniero con le aziende di erogazione dei suddetti servizi).

47.-Può essere considerata documentazione idonea ai fini della dimostrazione della presenza del lavoratore straniero in Italia alla data del 31.12.2011 la documentazione relativa a servizi erogati da Poste Italiane S.p.A.?
Può essere considerata valida la documentazione relativa a servizi erogati da Poste Italiane S.p.A. purché dalla stessa possa essere individuata in modo certo l’identità del soggetto interessato e tale documentazione sia stata rilasciata entro il 31.12.2011 (es.apertura libretti di risparmio, richiesta di rilascio postepay etc.).

48.-Può essere considerata documentazione idonea ai fini della dimostrazione della presenza del lavoratore straniero in Italia alla data del 31.12.2011 un biglietto aereo nominativo di compagnia aerea anche non italiana?
Si, ma solo se sul passaporto del cittadino straniero sia stato apposto il timbro di ingresso della polizia di frontiera di un Paese firmatario dell’accordo di Schengen.

49.-Può essere considerata documentazione idonea ai fini della dimostrazione della presenza del lavoratore straniero in Italia alla data del 31.12.2011 una ricevuta nominativa di invio o ricevimento di denaro effettuato attraverso istituti bancari e/o agenzie di Money transfer?
Si, tale documentazione è da considerarsi valida in quanto si tratta di operazioni registrate e soggette a controllo pubblico, purché eseguite attraverso istituti bancari, Poste italiane o primari operatori del settore accreditati e iscritti in albi o elenchi ufficiali tenuti dalla Banca d’Italia o dalle banche centrali europee o sottoposti alla vigilanza delle stesse

lunedì 13 agosto 2012

LOMBARDIA: AL VIA I PROGETTI PER INSEGNARE L'ITALIANO AGLI STRANIERI

Dal sito della Regione Lombardia una stupenda iniziativa:
http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=News&childpagename=Regione%2FDetail&cid=1213544645752&p=1194454694849&packedargs=locale%3D1194453881584%26menu-to-render%3D1194454694849&pagename=RGNWrapper
Complimenti all'Assessore alla Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà sociale Giulio Boscagli
http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Scheda&childpagename=Regione%2FDetail&cid=1213273730201&pagename=RGNWrapper

Speriamo che tutte le Regioni italiane sappiano emulare la Regione Lombardia in questo campo.Nel caso in cui qualcuna di esse l'avesse già fatto o lo stia per fare , chiediamo cortesemente di esserne informati: siamo a disposizione per darne ampia risonanza sui nostri siti

lunedì 30 luglio 2012

SANATORIA STRANIERI. FATE ATTENZIONE A....


NON pagate chi vi offre dei modelli da compilare. Di solito essi sono disponibili gratuitamente presso gli uffici abilitati (Poste, Banche, ecc.)

NON fidatevi ciecamente di mediatori sconosciuti, anche se si tratta di vostri connazionali

NON firmate false dichiarazioni. In Italia è un reato perseguibile penalmente.

NON pagate intermediari sospetti e falsi datori di lavoro perchè essi non possono garantirvi con sicurezza che la vostra domanda sarà accettata, visto che per questo sono competenti gli uffici preposti i quali potrebbero bloccarla

NON fidatevi della ricevuta di presentazione che vi esibisce il datore di lavoro. Potrebbe essere falsa. Chiedete aiuto, per verificare, a soggetti qualificati

NON presentatevi direttamente e personalmente , se avete il sospetto che qualcosa non vada nella domanda di regolarizzazione, agli uffici di Polizia (che avrebbero il dovere di espellervi in caso di irregolarità) ma rivolgetevi prima a un Avvocato o a un Sindacato che potrete delegare per effettuare i debiti controlli

NON vi fidate di "messe in scena" ma controllate sempre, annotandovi l'indirizzo, dove venite condotti dagli intermediari per firmare qualsiasi documento

NON cercate di farvi giustizia da soli in caso scopriate di essere stati imbrogliati. Potreste passare dalla parte del torto e, nella peggiore delle ipotesi, incappare in personaggi legati alla criminalità organizzata. Chiedete sempre l'interposizione di un avvocato o di un sindacato, anche per tutelare la vostra incolumità.

NON fidatevi di datori di lavoro che vogliano improvvisamente regolarizzarvi. Può farlo, infatti, solo il datore che finora vi ha utilizzato in nero.

NON pagate di tasca vostra il contributo di 1000 euro e gli arretrati di imposte e contributi. Sono infatti a carico del vostro datore di lavoro

NON fidatevi di chi dice di sapere già dei particolari su norme che ancora devono uscire e che stabiliranno ulteriori particolari della sanatoria. Rivolgetevi piuttosto ai Sindacati.

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE E TUTELA LE SEDI DEL NOSTRO SINDACATO SONO A VOSTRA DISPOSIZIONE.