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lunedì 8 ottobre 2012

SANATORIA-DOCUMENTI PRESENZA-ULTIMO AGGIORNAMENTO MINISTERIALE

Dalle FAQ ministeriali aggiornate:

43.- Può essere considerate documentazione utile ai fini dell’attestazione della presenza del lavoratore straniero sul territorio alla data del 31.12.2011 la seguente documentazione: passaporto munito del timbro di ingresso apposto dalle autorità di frontiera nazionali, documentazione proveniente dalle forze di polizia , provvedimento di espulsione, certificazione medica proveniente da struttura pubblica, certificato di iscrizione scolastica dei figli del lavoratore. Si, la documentazione elencata in domanda, nonché ogni altra documentazione proveniente da organismo pubblico, può essere accolta purchè la data riportata sul documento sia al 31.12.2011 o antecedente a tale data.
44.- Può essere considerata documentazione idonea ai fini della dimostrazione della presenza del lavoratore straniero in Italia alla data del 31.12.2011 il passaporto del lavoratore recante il timbro Schengen di altro Paese UE, apposto nella stessa data o antecedentemente ad essa?
Il passaporto recante il timbro di ingresso nell’area Schengen, apposto dall’autorità di frontiera di uno dei Paesi aderenti a tale accordo, può essere considerato prova valida solo se integrato da documentazione proveniente anche da soggetti che erogano servizi e/o intrattengono relazioni di carattere pubblico in una più ampia accezione, ma comunque attestante la presenza sul territorio nazionale in una data successiva a quella di ingresso in area Schengen e comunque non successiva al 31.12.2011

45.- Può essere considerata documentazione idonea ai fini della dimostrazione della presenza del lavoratore straniero in Italia alla data del 31.12.2011 documentazione rilasciata da rappresentanze diplomatiche o consolari straniere con sede in Italia?
Possono ricomprendersi tra le prove documentali valide gli atti provenienti da Ambasciate o Consolati del Paese di origine del lavoratore rilasciati in Italia entro il 31.12.2011 (es. passaporti, ricevuta di richiesta di rilascio/ rinnovo del passaporto, certificazione di vario genere).

46.-Può essere considerata documentazione idonea ai fini della dimostrazione della presenza del lavoratore straniero in Italia alla data del 31.12.2011 la documentazione proveniente da Enti esercenti pubblici servizi?
Possono essere considerate prove documentali valide la documentazione rilasciata al cittadino straniero, entro il 31.12.2011, da Enti quali ad esempio: Aziende municipalizzate di gestione del trasporto pubblico locale (es. tessere di abbonamento nominative, sanzioni etc); Aziende di erogazione di servizi pubblici quali elettricità, gas, telefonia fissa e/o mobile etc (es. contratti nominativi stipulati dallo straniero con le aziende di erogazione dei suddetti servizi).

47.-Può essere considerata documentazione idonea ai fini della dimostrazione della presenza del lavoratore straniero in Italia alla data del 31.12.2011 la documentazione relativa a servizi erogati da Poste Italiane S.p.A.?
Può essere considerata valida la documentazione relativa a servizi erogati da Poste Italiane S.p.A. purché dalla stessa possa essere individuata in modo certo l’identità del soggetto interessato e tale documentazione sia stata rilasciata entro il 31.12.2011 (es.apertura libretti di risparmio, richiesta di rilascio postepay etc.).

48.-Può essere considerata documentazione idonea ai fini della dimostrazione della presenza del lavoratore straniero in Italia alla data del 31.12.2011 un biglietto aereo nominativo di compagnia aerea anche non italiana?
Si, ma solo se sul passaporto del cittadino straniero sia stato apposto il timbro di ingresso della polizia di frontiera di un Paese firmatario dell’accordo di Schengen.

49.-Può essere considerata documentazione idonea ai fini della dimostrazione della presenza del lavoratore straniero in Italia alla data del 31.12.2011 una ricevuta nominativa di invio o ricevimento di denaro effettuato attraverso istituti bancari e/o agenzie di Money transfer?
Si, tale documentazione è da considerarsi valida in quanto si tratta di operazioni registrate e soggette a controllo pubblico, purché eseguite attraverso istituti bancari, Poste italiane o primari operatori del settore accreditati e iscritti in albi o elenchi ufficiali tenuti dalla Banca d’Italia o dalle banche centrali europee o sottoposti alla vigilanza delle stesse

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